Buona Scuola, delega sull’inclusione scolastica: novità per i disabili

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 14 gennaio scorso, ha discusso sulle deleghe della Buona Scuola e approvato 8 decreti tra cui ce n’è uno che riguarda la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

A questo proposito il comunicato stampa del Cdm parla chiaro: “Il testo chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili. Viene previsto che, ove siano presenti studenti affetti da disabilità, le sezioni per la scuola dell’infanzia e le classi prime di ciascun grado di istruzione, non abbiano classi con più di 22 alunni, fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe previsto dalle norme vigenti”.

In particolare, tra le novità si stabilisce che gli studenti non verranno ascoltati solo in caso di disabilità gravi: “Non sarà solo la gravità della disabilità a determinare le risposte offerte agli alunni, ma si cercherà di determinare in senso più ampio i loro bisogni”.

Inoltre gli insegnanti di sostegno diventeranno molto più preparati, e così pure il personale che lavora nei plessi scolastici. Cosa significa? Che i docenti di sostegno dovranno sottoporsi a una formazione iniziale che prevede l’obbligo di 120 crediti formativi universitari sull’inclusione scolastica per tutti i gradi di istruzione (oggi invece bastano 60 cfu). Di questi 120 cfu, 60 devono essere ottenuti prima del percorso di specializzazione e gli altri 60 durante.

Viene poi prevista una formazione ad hoc anche per il personale scolastico, Ata compreso. Infine, sempre sul fronte insegnanti emerge un punto relativo alla permanenza dell’insegnante per almeno 10 anni sul sostegno (al posto dei cinque attuali), prima che questo possa chiedere il trasferimento su posti comuni.

Queste due sono le novità più importanti introdotte con la delega sull’inclusione scolastica, ma ricordiamo che ora questa delega, al pari delle altre sette che non riguardano la disabilità, è all’esame delle Commissioni Parlamentari e di altri interlocutori del sistema scuola (dirigenti, insegnanti, sindacati, studenti e così via). Le Commissioni hanno fino a 60 giorni di tempo per approvare il testo, scaduti i quali il governo sarà autorizzato ad emanare i testi dei decreti pur senza il parere di deputati e senatori.

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