Assistenza di base ai disabili: la scuola ha l’obbligo di occuparsene

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La Cassazione interviene nell’assistenza di base e condanna tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di svolgere assistenza igienico-personale ai ragazzi che erano sotto il loro controllo. Ma andiamo con ordine.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, prevede che i collaboratori scolastici abbiano anche il compito di occuparsi dell’igiene dell’allievo disabile. Queste mansioni, dopo che il personale addetto è stato trasferito dal comparto delle autonomie locali al comparto scuola, sono state inserite nel profilo professione del collaboratore scolastico.

Il fatto stesso che queste funzioni siano parte integrante di questa professione, impone che tutti i collaboratori scolastici debbano per forza di cose occuparsi dell’igiene dei ragazzi non autosufficienti. E se ad affermarlo è il CCNL di riferimento, a ribadirlo è anche una nota del MIUR (più precisamente la numero 3390/01): il documento in questione indica gli standard di competenza che il collaboratore scolastico deve far propri, esprimendosi in maniera chiara tanto sul fronte dell’assistenza igienico-personale dei ragazzi, quanto in materia di primo soccorso e così via.

Naturalmente i collaboratori devono sottoporsi a degli appositi percorsi di formazione per potersi confrontare con questo tipo di realtà, ma al tempo stesso anche il Dirigente Scolastico è obbligato da parte sua ad assicurare il diritto all’assistenza: se all’interno di un istituto non dovessero esserci collaboratori scolastici competenti nell’assistenza igienico-personale, le “parti deboli” della questione avrebbero il diritto di ricorrere al Giudice Ordinario affinché chieda all’ASL di intervenire con un proprio dipendente. In alternativa il Dirigente Scolastico può chiedere che ad intervenire sia l’Ente Locale di riferimento (che è il Comune o la Provincia sulla base del fatto che si tratti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria o di scuola secondaria).

Ebbene, nello specifico caso di cui sopra, la Cassazione ha condannato penalmente alcune collaboratrici scolastiche proprio per essersi rifiutate di cambiare il pannolino ad un’alunna disabile. Il reato contestato? Quello di rifiuto di atti di ufficio, dato che come abbiamo detto, oltre alla vigilanza e alla sorveglianza, i collaboratori scolastici devono anche occuparsi di assistenza degli alunni disabili.

Il problema è comunque stato risolto già dalla legge stessa, perchè la legge 107/15 considera obbligatoria la formazione in servizio dei collaboratori sulle materie di assistenza ai disabili.

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