Cura del soggetto debole, l’amministratore di sostegno non è imputabile

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L’amministratore di sostegno non può essere perseguito per il reato di abbandono di capace e il motivo sta tutto nel fatto che il suo ruolo non è quello di occuparsi della cura della persona: non è suo compito curare il benessere fisico del soggetto debole che gli è stato affidato. Ma andiamo con ordine e approfondiamo quello che è un punto sensibile per chiunque abbia a che fare con dei soggetti in stato di difficoltà per i quali è necessaria la figura dell’amministratore di sostegno.

Prima di tutto specifichiamo che questa è una figura prevista a chiare lettere dal nostro ordinamento e che il suo ruolo è quello di affiancare il soggetto debole – affetto da menomazione fisica o psichica o da infermità – che non è nelle condizioni di provvedere ai propri interessi in maniera efficace e completa.

In poche parole l’amministratore di sostegno è colui che si occupa della persona e dei suoi interessi patrimoniali, indipendentemente dal fatto che questa persona in stato di bisogno sia un anziano, un disabile, un detenuto, un alcolista, un tossicodipendente e così via. L’amministratore di sostegno è perciò molto importante per far sì che gli interessi del soggetto debole vengano curati nella maniera più razionale possibile, anche se i compiti da delegare vengono comunque specificati di caso in caso da un apposito decreto di nomina del Giudice Tutelare competente.

Questo è un punto fondamentale della questione, poichè è proprio su questo che la Corte di Cassazione, con sentenza numero 7974 del 26 febbraio 2016, ha stabilito che il ruolo dell’amministratore di sostegno debba intendersi limitato alla gestione degli interessi del suo assistito e non ampliarsi anche alla cura della persona. Ciò significa che un amministratore di sostegno non può essere accusato e conseguentemente incriminato per abbandono di incapace, poichè non è suo compito provvedere al benessere della persona che gli è stata posta in affidamento: il reato di abbandono di incapace può tutt’al più applicarsi a chi riveste una posizione di garanzia nei confronti dell’incapace.

Tramite questa decisione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un amministratore di sostegno che era stato condannato per “abbandono di incapace”, in quanto la donna di cui era amministratore fu trovata sporca e priva di cibo. L’assoluzione è arrivata proprio in virtù del fatto che preoccuparsi del benessere del soggetto debole è priorità di altri, e non certo di un amministratore che ha l’obbligo di guardare a tutt’altro.

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