FERRARA – Si è svolto a Ferrara presso la sala Imbarcadero nell’incantevole cornice del Castello estense, la dodicesima sessione del tribunale dei diritti dei disabili,che quest’anno compie dieci anni.
Alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia, Piero Grasso, e del Tribunale dei Diritti dei disabili, composto da alcuni membri della Nazionale Italiana Magistrati; sono stati presentati ben 4 casi: situazioni effettivamente accadute in cui sono stati violati i diritti delle persone con disabilità e/o la loro dignità sociale. Il Tribunale oltre ai casi affrontati pubblicamente durante le sessioni, scelti tra i più significativi, dalla segreteria giuridica, esamina ogni anno centinaia di situazioni particolari, svolgendo un lavoro costante e quotidiano di consulenza tecnica.
Tra i casi esaminati quello della lotta alle barriere architettoniche all’interno di una scuola materna. I riferimenti normativi sono la legge 118 del 1971 che prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche nei negozi ed edifici pubblici;la legge 67 del 2006 sulla “Tutela giuridica delle persone con disabilità”, l’art. 12 della legge 104 del 1992, Dpr 503 del 96 art. 23, ed anche la legge 13 del 1989 .Il secondo caso tratta della discriminazione sociale rivolta nei confronti di un bambino di 10 anni con disabilità fisica ed intellettiva che frequenta la scuola primaria a cui viene negata la possibilità di partecipare ad una gita scolastica. Qui i riferimenti sono la legge 104 del 1992 art. 8 lettera M che cita “…l’ organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola”, e gli art. 34 e 38 della Costituzione, l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Gli artt. 4 e 2 comma 3 della legge 67 del 2006 che tutelano la discriminazione indiretta e prevedono il risarcimento dei danni anche non patrimoniale, il cosiddetto “danno esistenziale”.
Il terzo caso nel quale al disabile viene negata la possibilità di partecipare alla colonia estiva viene risolto con la possibilità di fare ricorso direttamente al giudice ordinario, in quanto il diritto alla non discriminazione trattasi di diritto soggettivo (Art 2729 codice civile). Di estremo interesse il quarto caso , nel quale una famiglia ha chiesto se fosse possibile ottenere il risarcimento integrale delle spese sostenute al fine di assistere il figlio disabile che necessitava di un intervento al miocardio in ospedale. La richiesta del risarcimento delle spese si riferiva al fatto che i genitori avevano dovuto assumere una persona per ben due mesi che assicurasse assistenza continua al ragazzo. La prestazione sanitaria per la malattia acuta è totalmente a carico dell’Asl, mentre l’assistenza per la cronicità della malattia è a carico del Comune e dell’utenza. Dal 1999 ad oggi si sono svolte ben 12 sessioni della sessione in varie località e questa è stata la volta di Ferrara.“ Questa sarà l’ultima sessione del Tribunale dei Diritti dei Disabili che avverrà secondo queste procedure- ha commentato il Presidente Nazionale dell’Anffas Roberto Speziale- “ … presto verrà attivato un sistema nuovo nella presentazione e discussione dei casi.”
Enzo Bianciardi
(www.agronline.it)
