Esenzione canone Rai per disabili con la legge 104

Come tutti sappiamo, il Canone Rai è un’imposta sul possesso di apparecchi radiotelevisivi sul territorio italiano. Dunque, come stabilito dalla legge: ‘Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento’.

Fino a qualche anno fa il pagamento del canone televisivo si effettuava tramite bollettino postale, adesso, invece, è addebitato automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica.

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Chi ha diritto all’Esenzione del canone:

Come anticipato, l’obbligo del pagamento scatta nel momento in cui si entra in possesso di uno o più apparecchi televisivi, a prescindere dalla visione o meno dei canali Rai. Esistono, tuttavia, delle categorie di contribuenti che hanno diritto ad esenzione. Scopriamo insieme quali sono:

  • Anziani con più di 75 anni di età che hanno un reddito annuo lordo che non supera gli 8.000 euro
  • I Diplomatici
  • I militari di uno stato estero
  • I disabili ricoverati presso una struttura

Esenzione del canone televisivo con la legge 104, è possibile?

Purtroppo, una persona disabile, certificata con 104, non è più esente totalmente dal pagamento del canone. Infatti, l’esenzione totale del Canone Rai per persone disabili con la 104 non esiste più.

Allo stato attuale, per legge, una persona disabile che usufruisce della 104 per non pagare l’imposta deve o avere più di 75 anni di età con un reddito non superiore a 8.000 euro annui, oppure, deve essere ricoverato presso una struttura.

Se non si rientra nelle categorie citate e si è in possesso di un televisore si è, dunque, obbligati al pagamento.

Chi può beneficiare dell’esenzione con la legge 104

Possono usufruire dell’esenzione tutte le persone disabili che soffrono di gravi limitazioni della capacità motoria e di deambulazione o che hanno subito amputazioni o con ridotte capacità di movimento.

Possono beneficiare di tale esenzione anche le persone non udenti, non vedenti  o affetti da disabilità fisica e/o mentale e psichica  riconosciute con indennità di accompagnamento.

Come attestare l’assenza di un apparecchio televisivo

È possibile dimostrare il non possesso di un apparecchio atto alla ricezione radioauditiva mediante la presentazione di una domanda precompilata all’Agenzia delle Entrate. Chiunque voglia, quindi, disdire il proprio abbonamento televisivo, in quanto non in possesso di uno o più televisori in casa deve presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione attraverso apposito modello.

Il documento va compilato inserendo i dati anagrafici del dichiarante; se invece il modello sostitutivo è richiesto da un erede vanno inseriti i dati della persona deceduta.

In allegato alla domanda va inviata una copia di un documento di riconoscimento valido. Il modello si compone di tre sezioni, l’ultima è dedicata appunto alla dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio (ai sensi dell’articolo 47 del DPR numero 445 del 28 dicembre 2000 previsto dalla legge numero 208 del 28 dicembre 2015).

È necessario spuntare una delle due voci che seguono:

  1. L’intestatario dell’utenza elettrica dichiara di non essere in possesso (né lui né i componenti della famiglia che vivono con lui) di uno o più apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni di cui è titolare dell’utenza;
  2. L’intestatario dichiara che in nessuna delle abitazioni di cui è titolare dell’utenza dell’energia elettrica si è in possesso di un apparecchio tv, oltre a quello per il quale è stata presentata la richiesta di cessazione dell’abbonamento al canone televisivo.

Vi sono, poi, i riquadri B e C. Nel riquadro B va espressamente dichiarato che il canone Rai per uso privato non deve essere addebitato in nessuna delle utenze elettriche di cui si è intestatari. Per quanto riguarda il riquadro C, invece, va inserita la data in cui vengono meno i presupposti per i quali si procede alla dichiarazione sostitutiva.

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