Codici esenzioni ticket sanitario: elenco ufficiale, requisiti di reddito, patologie e procedura ASL

Il sistema dei codici di esenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) consente ai cittadini in determinate condizioni economiche, cliniche o di invalidità di usufruire delle prestazioni sanitarie senza pagare la quota di compartecipazione alla spesa pubblica, comunemente definita ticket.

Codici esenzioni ticket

La disciplina generale è nel Decreto Legislativo 29 aprile 1998 n. 124 e trova la sua applicazione clinica più recente nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), che fissa l’elenco delle prestazioni erogabili a carico dello Stato.

Ottenere un codice di esenzione non azzera automaticamente qualsiasi spesa medica privata o specialistica. Il Servizio Sanitario distingue con tra esenzioni totali, che coprono l’intero catalogo della diagnostica e delle visite ambulatoriali, ed esenzioni parziali o correlate, che sollevano l’assistito unicamente dai costi degli accertamenti direttamente collegati al monitoraggio della patologia diagnosticata.

Quali sono i codici esenzione per reddito e quali soglie economiche prevedono?

I codici nazionali di esenzione per reddito sono E01, E02, E03 ed E04 e fanno esclusivo riferimento al reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale riferito all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8, comma 16, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537.

La distinzione che molti cittadini trascurano riguarda la differenza sostanziale tra reddito familiare fiscale e Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Per le quattro esenzioni nazionali da reddito l’ISEE non ha alcun valore legale, conta unicamente la sommatoria dei redditi imponibili ai fini IRPEF dichiarati dai componenti del nucleo fiscale (il richiedente e le persone fiscalmente a suo carico, compresi coniuge o figli con redditi personali inferiori alle soglie previste dalla legge). Il nucleo anagrafico che convive sotto lo stesso tetto ma non figura fiscalmente a carico non entra nel conteggio del reddito complessivo per questi codici.

I requisiti anagrafici e i limiti reddituali fissati dalla legge statale per ciascun codice nazionale sono i seguenti:

  • E01: spetta ai cittadini con età inferiore a 6 anni oppure superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo annuo inferiore o pari a 36.151,98 euro.
  • E02: spetta ai soggetti disoccupati e ai loro familiari fiscalmente a carico, con un reddito complessivo annuo del nucleo inferiore o pari a 8.263,31 euro, elevato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e incrementato di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio fiscalmente a carico. La condizione di disoccupato richiede l’iscrizione al Centro per l’Impiego a seguito della perdita involontaria di un’occupazione subordinata (non rientrano gli inoccupati che non hanno mai lavorato).
  • E03: spetta ai titolari di assegno sociale (o pensione sociale) e ai familiari fiscalmente a loro carico, a prescindere dall’età anagrafica e senza ulteriori verifiche reddituali oltre a quelle previste dall’INPS per il mantenimento dell’assegno.
  • E04: spetta ai titolari di pensione al minimo erogata dall’INPS con età superiore a 60 anni e ai loro familiari a carico, a condizione che il reddito del nucleo non superi gli 8.263,31 euro, innalzati a 11.362,05 euro con coniuge a carico e aumentati di 516,46 euro per ciascun figlio a carico.

Le singole Regioni possono deliberare ulteriori codici speciali (come le sigle E05, E08, E11 o E14 attive in vari territori), ma tali estensioni rispondono a delibere regionali autonome e hanno validità circoscritta all’interno della ASL di residenza.

CodiceCategoriaRequisito o Condizione ClinicaAmbito di CoperturaFonte Ufficiale
E01Reddito ed EtàMinori di 6 anni o over 65 (reddito nucleo ≤ 36.151,98 €)Totale (visite ed esami)L. 537/1993, art. 8 c. 16
E02DisoccupazioneDisoccupati CPI (reddito nucleo base ≤ 8.263,31 €)Totale (visite ed esami)L. 537/1993, art. 8 c. 16
E03 – E04Pensioni Minime / SocialeTitolari di assegno sociale o pensione al minimo over 60Totale (visite ed esami)L. 537/1993, art. 8 c. 16
013Patologia CronicaDiabete mellito (tipo 1, tipo 2, insipido)Correlata alla malattiaDPCM 12 gennaio 2017, All. 8
048OncologiaTumori maligni e neoplasie a comportamento incertoTotale per terapie e follow-upDPCM 12 gennaio 2017, All. 8
006 – 031Patologia CronicaColite ulcerosa, morbo di Crohn, ipertensione arteriosaCorrelata alla malattiaDPCM 12 gennaio 2017, All. 8
C01Invalidità CivileInvalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamentoTotale (prestazioni SSN)D.Lgs. 124/1998, art. 6
C03Invalidità CivileInvalidi civili con riduzione capacità lavorativa dal 67% al 99%Totale (visite ed esami)D.Lgs. 124/1998, art. 6
RA – RZMalattie RarePatologie genetiche e rare codificate nell’Allegato 7 LEACorrelata + indagini diagnosticheDPCM 12 gennaio 2017, All. 7

Quali sono i codici di esenzione più diffusi tra patologie, invalidità e reddito?

I codici di esenzione più diffusi nel Servizio Sanitario Nazionale si dividono tra le sigle per reddito da E01 a E04, i codici numerici per patologie croniche e oncologiche come 013 e 048, e i codici C per gli stati di invalidità civile.

Le esenzioni per patologia cronica e rara coprono unicamente le prestazioni specialistiche inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza dal Ministero della Salute, mentre le esenzioni per reddito e invalidità civile totale azzerano la compartecipazione su tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, visite specialistiche ed esami ematochimici ambulatoriali.

Questa ripartizione risponde a criteri clinici ed economici standardizzati. Chi dispone contemporaneamente di due o più esenzioni (ad esempio un codice per patologia cronica e un codice per reddito E01) vedrà applicato il codice per reddito sulle prescrizioni mediche, garantendo così una copertura omnicomprensiva su qualsiasi branca specialistica.

Come funzionano i codici per patologie croniche, malattie rare e invalidità civile?

I codici numerici compresi tra 001 e 067 e i codici per malattie rare non azzerano qualsiasi spesa sanitaria, ma coprono rigorosamente le sole prestazioni diagnostiche e terapeutiche ritenute appropriate dal DPCM 12 gennaio 2017 per controllare l’evoluzione della specifica malattia.

Un paziente con diagnosi di ipertensione arteriosa con danno d’organo (codice 031) riceve la copertura del ticket per elettrocardiogramma, ecocardiogramma, esami ematici della funzionalità renale e visita cardiologica.

Se lo stesso paziente necessita di una risonanza magnetica al ginocchio per un trauma o di una visita dermatologica per un controllo dei nei, il medico curante non può associare il codice 031 alla ricetta dematerializzata: quella prestazione resta soggetta alla tariffa ordinaria.

L’unica rilevante eccezione per patologia riguarda il codice 048 per neoplasie maligne, che assicura la copertura di tutti gli esami strumentali, di laboratorio e delle terapie connesse alla cura del tumore, alle eventuali complicanze e alle visite di controllo periodiche.

Il rilascio del codice di esenzione per patologia cronica, rara o invalidità richiede questi passaggi:

  • Certificazione medica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica o da un presidio accreditato con il SSN (non hanno validità i certificati emessi da medici specialisti in regime di libera professione privata).
  • Consegna della documentazione clinica allo sportello di scelta e revoca della ASL di residenza, portando con sé documento d’identità e tessera sanitaria.
  • Ritiro dell’attestato di esenzione rilasciato dall’operatore sanitario, con indicazione del codice numerico, della dicitura scientifica della malattia e dell’eventuale data di scadenza per le condizioni soggette a revisione.
  • Registrazione dell’attestato presso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra, che inserisce il codice nel software gestionale per richiamarlo in automatico sulle future ricette elettroniche.

Per le malattie rare (codici contrassegnati dalla lettera iniziale R seguita dalla lettera identificativa del gruppo nosologico) il diritto all’esenzione include tutti gli accertamenti preliminari necessari a formulare la diagnosi e si estende alle indagini genetiche sui familiari raccomandate dai centri di riferimento regionali.

Come verificare se l’esenzione è attiva e quando serve l’autocertificazione al 1° aprile?

Lo stato di validità della propria esenzione può essere controllato in ogni momento attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal MEF o all’interno del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), tenendo conto che il 31 marzo di ogni anno si chiude il ciclo di validità delle esenzioni per reddito.

Il 1° aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e la società pubblica SOGEI incrociano le banche dati delle dichiarazioni dei redditi con l’Anagrafe Tributaria per aggiornare l’elenco telematico dei soggetti aventi diritto ai codici E01, E03 ed E04.

I cittadini che hanno presentato regolarmente il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche e rientrano sotto i tetti di legge vengono rinnovati in automatico. Il medico di base troverà il codice già associato al codice fiscale del paziente nel software prescrittivo senza bisogno che quest’ultimo si rechi alla ASL.

La procedura cambia per il codice E02 riservato ai disoccupati, questo non si rinnova mai in automatico, poiché l’Anagrafe Tributaria non può verificare in tempo reale il mantenimento dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’Impiego. Per mantenere l’E02 o attivarlo ex novo occorre presentare annualmente una dichiarazione formale.

Le modalità operative per rinnovare o autocertificare l’esenzione economica comprendono tre canali istituzionali:

  • Accesso tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) all’area riservata del portale sistemats1.sanita.finanze.it, sezione “Esenzioni da reddito”, dove è possibile rilasciare online la dichiarazione con rilascio immediato dell’attestato in formato PDF.
  • Utilizzo del portale regionale della salute o del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della propria Regione di residenza, accedendo alla sezione dedicata alle autocertificazioni sanitarie.
  • Consegna del modulo cartaceo di autocertificazione presso gli sportelli amministrativi del distretto sanitario ASL, allegando copia del documento di identità, del codice fiscale e dell’eventuale certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego.

Se nel corso dell’anno si registra un incremento delle entrate che fa superare la soglia massima di legge, l’assistito ha l’obbligo giuridico di comunicarlo alla ASL per revocare l’esenzione, astenendosi dal richiederne l’applicazione sulle prescrizioni mediche successive.

Quali sanzioni si rischiano dichiarando un codice esenzione senza averne diritto?

L’utilizzo di un codice di esenzione per reddito in assenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla legge comporta il recupero coattivo di tutti i ticket non pagati e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può raggiungere il triplo dell’importo indebitamente fruito.

I controlli sulla veridicità delle autocertificazioni sanitarie spettano al Ministero dell’Economia e delle Finanze che invia periodicamente alle ASL territoriali i tabulati contenenti i nominativi dei cittadini che hanno usufruito delle esenzioni a fronte di redditi fiscali accertati superiori alle soglie di legge. Nel momento in cui la ASL riscontra una discrepanza tra l’autocertificazione sottoscritta e i dati consolidati dell’Agenzia delle Entrate, avvia un procedimento sanzionatorio formale ai sensi dell’articolo 75 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

La contestazione dell’illecito da parte dell’Azienda Sanitaria Locale prevede:

  • Notifica all’assistito di un verbale di accertamento con diffida di pagamento, contenente l’elenco puntuale di tutte le ricette mediche su cui è stata apposta l’esenzione irregolare, il computo dei singoli ticket evasi e gli interessi legali maturati.
  • Irrogazione della sanzione amministrativa quantificata ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, stabilita in una misura compresa tra il doppio e il triplo dell’importo non corrisposto a titolo di ticket sanitario.
  • Termine perentorio di 30 o 60 giorni dalla notifica per versare l’importo tramite bollettino PagoPA oppure presentare memorie difensive e documenti giustificativi direttamente all’ufficio legale della ASL qualora si tratti di un errore materiale dell’ente.
  • Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nei casi più gravi per la contestazione del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del Codice Penale) o per indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter del Codice Penale), qualora la somma sottratta al Servizio Sanitario superi la soglia legale di punibilità penale fissata in 3.999,96 euro.

Per mettersi al riparo da contestazioni fiscali e penali, ogni qualvolta si manifesti un dubbio sul reddito conseguito o sui familiari effettivamente a carico è preferibile farsi assistere da un patronato o da un intermediario fiscale prima di apporre la propria firma su un’autocertificazione sanitaria.

FAQ – Domande frequenti

L’esenzione per reddito si basa sul modello ISEE o sul 730?
I codici nazionali da E01 a E04 considerano esclusivamente il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare fiscale riferito all’anno solare precedente (modello 730 o Redditi PF) e non il modello ISEE, tranne nei casi di particolari agevolazioni regionali autonome.
Quale codice spetta per le visite e gli esami durante la gravidanza?
Alle donne in stato di gravidanza spetta il codice M seguito dalle settimane di gestazione (ad esempio da M01 a M42 per la fisiologica e M50 per la gravidanza a rischio), che azzera il ticket su visite specialistiche, ecografie e analisi del sangue previste dai protocolli LEA.
I codici di esenzione del ticket sanitario sono validi fuori regione?
I codici nazionali riconosciuti dallo Stato (reddito E01-E04, patologie croniche, neoplasie 048, malattie rare e invalidità civile) mantengono piena validità giuridica in tutta Italia presso qualsiasi ospedale pubblico o ambulatorio convenzionato con il SSN.
Uno studente universitario fuori sede conserva l’esenzione dei genitori?
Se lo studente non supera la soglia di reddito personale di 2.840,51 euro annui (4.000 euro fino a 24 anni), resta fiscalmente a carico della famiglia originaria e deve conteggiare il reddito imponibile del nucleo dei genitori anche se ha trasferito la propria residenza anagrafica.
Cosa fare se il medico non inserisce il codice sulla ricetta elettronica?
Il codice deve essere apposto dal medico all’atto dell’emissione della ricetta dematerializzata; se la prescrizione viene chiusa senza esenzione, gli sportelli CUP non possono integrarla manualmente e la ricetta va annullata e riemessa dal medico curante prima della prenotazione.

 

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