Invalidità civile, cecità e sordità: l’Inps aggiorna i criteri di calcolo

reddito

Una circolare dell’Inps aggiorna i parametri relativi al reddito da calcolare per poter accedere alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Come molti di noi sanno, ogni anno vengono ridefinite, tenendo conto degli aggiustamenti relativi al costo della vita e all’inflazione, gli importi erogabili e i limiti di reddito per invalidi civili, ciechi e sordi.

La circolare diffusa a fine aprile ha chiarito, tra le altre cose, che dal 1 gennaio 2017 va escluso il reddito della casa in cui si abita dal computo dei redditi utili per la definizione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Si tratta di una novità molto importante. O meglio, di una novità con cui l’Inps si allinea all’orientamento già preso a suo tempo dalla magistratura in materia di requisiti reddituali.

Finora infatti l’Inps aveva sempre considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione, in quanto valore soggetto a Irpef, ma a decorrere dal 2002 la giurisprudenza ha avviato un percorso assolutamente contrapposto a cui sembra che l’Istituto di previdenza si sia allineato.

Secondo la Cassazione, infatti, per poter definire i criteri con cui si erogano le prestazioni di invalidità, cecità e sordità bisogna prendere in considerazione le condizioni economiche dei soggetti richiedenti e rimuovere il reddito derivante dalla casa di abitazione dalla “ricchezza” della famiglia. Allo stesso modo, questo reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale.

Per quanto riguarda l’applicazione di questa importante novità, la circolare dell’Istituto precisa in maniera inequivocabile che il tutto avrà decorrenza a partire dal 1 gennaio 2017.

Con tale decorrenza, si legge nel documento, “il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del reddito alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già in essere. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla stessa data. Qualora, per le suddette domande, la decorrenza della prestazione risulti anteriore al 1 gennaio 2017, gli arretrati antecedenti la suddetta data non potranno essere riconosciuti”.

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