ROMA – Ha diritto al congedo straordinario retribuito dal lavoro chi vive con un genitore gravemente disabile e non puo’ affidarne le cure ad altri. Lo ha stabilito la Consulta, dichiarando l’illegittimita’ costituzionale di una norma (art.42, comma 5) contenuta nel Testo unico in materia di sostegno e tutela della maternita’ e paternita’ (decreto legislativo n.151/2001), nella parte in cui “non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in stato di disabilita’ grave”.
La Corte Costituzionale ha cosi’ chiarito la questione sollevata dal tribunale di Tivoli che, in funzione di giudice del lavoro, era chiamato ad esaminare il ricorso contro il provvedimento con cui un istituto statale di istruzione superiore aveva respinto l’istanza, avanzata da un collaboratore scolastico, di congedo straordinario retribuito per poter assistere la madre, essendone l’unico convivente.
“La disposizione censurata – si legge nella sentenza n.19 della Corte – omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l’unico soggetto in grado di provvedere all’assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ponendosi in contrasto con la ‘ratio’ dell’istituto”. La legge, infatti, continuano i giudici costituzionali, “consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell’assicurare continuita’ nelle cure e nell’assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e cio’ a prescindere dall’eta’ e dalla condizione del figlio di quest’ultimo”.
Inoltre, spiega ancora la Corte, “la suddetta omissione determina un trattamento deteriore dell’unico figlio convivente del disabile, allorche’ sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo, rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest’ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura: trattamento deteriore che – conclude la Consulta – diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarieta’ derivati dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione”. (www.diritto-oggi.it)
