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Brunetta e l’assistenza ai disabili

13 novembre 2008

Lettera pubblicata da Il Messaggero.

Gent.mo direttore, in qualità di fruitore dei permessi ‘ex lege’ 104/92 (per assistenza a disabile grave), desidero stigmatizzare l’operato del Ministro per la P.A. e l’Innovazione Renato Brunetta. Egli mente sapendo di mentire, allorché nega le notevoli misure restrittive, contenute nel DDL 1441 ter (Collegato alla Finanziaria), già discusso nelle Commissioni di Montecitorio ed ampiamente emendato dallo stesso Governo.

La prima misura riduce la platea dei parenti che possono fruire di permessi retribuiti per assistere congiunti handicappati in situazione di gravità: il genitore, il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado (finora nel novero dei beneficiari c’erano anche i parenti di terzo grado). La logica sottesa è ovviamente quella del risparmio del denaro pubblico.

Ancora: il comma 5 dell’articolo 33 L. 104 prevede per il lavoratore il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio, nonché l’inamovibilità dalla stessa. Il primo è un interesse legittimo, ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo. Il testo innovativo proposto dal Governo, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, non più quello dello stesso lavoratore.

Non di meno, nel medesimo testo targato Brunetta, si rileva un errore tecnico-giuridico: l’opportunità non è formalmente estesa ai genitori con bambini di età inferiore ai tre anni (comma 1 e 2), ma solo ai lavoratori contemplati dal comma 3. Un “piccolo” pasticcio che ci auguriamo possa essere corretto in sede di approvazione e conversione in legge.

L’ultima modifica (sempre restrittiva) apportata dall’articolo 39 quinquies è relativa all’articolo 20, comma 1, della legge n. 53/2000: si esclude che l’assistenza possa essere prestata da un parente non convivente con il disabile, anche se l’assistenza è in via continuativa ed esclusiva. Infine, il ministro dimentica (o finge di farlo) che il Decreto Legge 112/2008 (cosiddetto “anti-fannulloni”), convertito lo scorso mese di agosto, prevede effetti negativi sulla retribuzione dei lavoratori che fruiscono dei permessi in parola.

Sono esclusi da queste limitazioni, come da Circolare Funzione Pubblica n. 8/2008, solo i lavoratori con handicap grave. Ma i familiari che assistono avranno una retribuzione inferiore.

Fulvio Musci
insegnante Liceo scientifico Sapri (SA)
(www.ilmessaggero.it)

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